Cronaca

Amianto nelle navi militari, Tribunale riconosce vittima del dovere un sottufficiale di Augusta: benefici ai familiari stimati in 500mila euro

AUGUSTA – Il Tribunale di Siracusa ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del luogotenente della Marina militare Salvatore Legnosecco, di Augusta, riconoscendone lo status di vittima del dovere in relazione al decesso per carcinoma polmonare avvenuto il 7 febbraio 2020, all’età di 61 anni, dopo oltre quarant’anni di servizio prestato nella Forza armata.

Con la sentenza n. 579/2026, pubblicata il 27 aprile scorso, il giudice del lavoro ha disapplicato i provvedimenti con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda amministrativa presentata dalla vedova Assunta Restivo e dai figli Vanessa e Antonino Legnosecco.

Nel ricostruire l’oggetto del giudizio, il Tribunale aretuseo evidenzia che la controversia riguarda “il riconoscimento in capo agli eredi di Legnosecco Salvatore (…) dei benefici statuiti per gli equiparati alle “vittime del dovere” dal Dpr n. 243/06“, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali che avevano respinto l’istanza “stante l’assenza del nesso di causalità tra le patologie denunciate e lo svolgimento del servizio da parte del militare“.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, Legnosecco aveva prestato servizio dall’11 gennaio 1975 al 25 luglio 2016, sia a bordo di unità navali sia presso basi arsenali della Marina militare. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale finalizzata, tra l’altro, ad accertare se il sottufficiale fosse stato significativamente esposto all’amianto durante l’attività lavorativa e se sussistesse il nesso eziologico tra tale esposizione e il carcinoma polmonare diagnosticato nel gennaio 2020.

Nel costituirsi in giudizio, Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, avevano chiesto il rigetto del ricorso, contestando, fra l’altro, “la mancanza della dipendenza della patologia da causa di servizio, la mancanza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione previste dal Dpr n. 243/2006” e sostenendo “l’assenza di straordinarietà del servizio, in quanto l’attività lavorativa del militare era consistita nell’ordinaria esecuzione dei compiti di istituto“.

Il Tribunale ha invece ritenuto fondate le ragioni dei ricorrenti, riconoscendo il diritto ai benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere. Come sottolinea l’Osservatorio nazionale amianto (Ona) nel comunicato stampa odierno, è stato accertato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale che “il militare lavorava a stretto contatto con impianti e quadri elettrici contenenti amianto e trascorreva lunghi periodi a bordo di navi nelle quali sale macchine, tubazioni e sistemi di coibentazione erano ampiamente realizzati con materiali contenenti fibre di asbesto. Un’esposizione prolungata e continua che il consulente ha definito idonea a causare il carcinoma polmonare che ne ha provocato la morte“.

Secondo quanto si apprende dal comunicato dell’Ona, il valore complessivo dei benefici riconosciuti alla famiglia è stimato in circa 500mila euro, tra speciale elargizione e vitalizi arretrati. La sentenza, in particolare, dichiara il Ministero della Difesa obbligato al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa e dispone, per il coniuge superstite Assunta Restivo, “la speciale elargizione (…) dell’assegno una tantum nella misura di euro 200.000,00“, oltre all’ “assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 500,00 mensili per dodici mensilità annue” e all’ “assegno vitalizio (…) pari ad euro 1.033,00 mensili“, con i ratei arretrati maturati “dalla data della morte della vittima (07.02.2020) al giorno della costituzione della prestazione“.

La sentenza affronta inoltre la posizione dei due figli del militare, entrambi maggiorenni al momento del decesso del padre. Richiamando la recente sentenza n. 34713/2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice precisa che agli orfani non fiscalmente a carico “spetta soltanto l’assegno vitalizio mensile di euro 500,00 (…), mentre invece resta escluso lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00“.

Il procedimento era stato promosso dagli eredi del sottufficiale con l’assistenza dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona. “Questa sentenza restituisce dignità alla memoria di Salvatore e riconosce il dolore di una famiglia che ha perso un marito e un padre dopo oltre quarant’anni di servizio allo Stato – dichiara il legale – Per troppo tempo il rischio amianto nelle Forze armate è stato sottovalutato. Oggi il Tribunale ha accertato che quell’esposizione ha avuto un ruolo determinante nella malattia che lo ha ucciso. Nessun risarcimento potrà restituirlo ai suoi affetti, ma questo riconoscimento afferma un principio fondamentale: chi si ammala servendo il Paese non può essere dimenticato“.


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