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Porto di Augusta, tabelle d’armamento, la Capitaneria replica a Unionports

AUGUSTA – È stata nei giorni scorsi l’associazione Unionports, attraverso il suo presidente Davide Fazio, a sollevare la questione delle possibili ripercussioni negative sulle imprese portuali augustane delle nuove tabelle d’armamento introdotte con ordinanza di polizia marittima, ipotizzando che “il primo di maggio prossimo il porto di Augusta potrebbe bloccarsi, almeno nei servizi che vengono resi dalle aziende portuali locali al traffico navale” (vedi articolo).

Interviene oggi la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta, con un comunicato di replica del comandante, capitano di vascello Attilio Montalto, contenente osservazioni e precisazioni rispetto all’ordinanza in questione, emanata dalla stessa Capitaneria, e alla citata presa di posizione di Unionports, ridimensionando le paventate ripercussioni negative. Riportiamo qui di seguito il comunicato.

Preliminarmente va sottolineato, diversamente da quanto indicato nel testo del precitato comunicato, con il quale è stata inopinatamente valutata come “eccessiva” la richiamata Ordinanza di Polizia Marittima n 13/2019 (emanata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta), che questa, al contrario, riveste la indiscutibile natura della necessarietà e dell’urgenza e, pertanto, è in re ipsa un atto dovuto.

Invero, la determinazione delle tabelle minime d’armamento, da parte dell’Autorità Marittima, è, scrictu sensu, atto dovuto, strettamente in linea con il disposto dell’art. 317 del Codice della Navigazione e dell’art. 426 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima).

Nel dettaglio, il citato art. 426 testualmente così recita: “Ove non siano stabilite tabelle d’armamento, il Comandante del Porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare che la tabella proposta dall’armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all’impiego della nave”.

Ad abundantiam, va precisato, altresì, che tale obbligo è stato ribadito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, con la circolare n° 1, Serie Tabelle d’armamento del 20.10.2010.

Sicché, per meglio comprendere la portata ed il significato dei riferimenti normativi, sopra menzionati, va sottolineato che ai sensi dell’art. 316 del Codice della Navigazione, l’equipaggio della nave marittima è costituito da tutte le persone arruolate per il servizio della nave.

Orbene, qualora fosse previsto l’impiego di personale, per eseguire operazioni sugli impianti e macchinari di bordo, per l’espletamento del servizio cui la nave è destinata, la fattispecie richiamata nel testo dell’Ordinanza, rientra, de plano, nella definizione di “equipaggio”.

A corroborare quanto sopra esposto, interviene, altresì, il disposto dell’art. 136 del Codice della Navigazione, in forza del quale: “Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio alla navigazione o al traffico in acque marittime”.

Alla luce di quanto sopra normativamente richiamato, non può sfuggire al lettore attento del testo della commentata Ordinanza di Polizia Marittima n° 13/2019, che l’Autorità emittente, operata l’attenta disamina del contesto in valutazione, non ha potuto far altro che verificare l’insussistenza di  margini di discrezionalità circa la sua emanazione e che, per l’effetto, ha dovuto procedere, per come ha proceduto, senza soluzione di continuità, a tutela e garanzia della salvaguardia e della sicurezza della navigazione portuale.

Per procedere nel dettaglio e sgomberare il campo da infondate e insidiose enfatizzazioni circa la portata contenutistica dell’Ordinanza in esame, va osservato, in concreto, che la determinazione delle tabelle d’armamento per le unità in servizio locale, rappresenta la certa garanzia di rispetto dei principi di imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione, sanciti nell’art. 97 della Costituzione, con lo scopo di fornire agli armatori, agli operatori portuali ed alle parti coinvolte nella diuturna attività di vigilanza e controllo (non ultimi tutti gli organi di Polizia, la Sanità Marittima e l’A.S.P.) uno strumento di lavoro univoco, chiaro ed imparziale.

Non pare sovrabbondante evidenziare che la redazione delle tabelle minime d’armamento è stata preceduta dalle consultazioni prescritte dalla legge (ex art. 426 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione), nel corso delle quali le proposte avanzate dagli armatori ed i contratti collettivi nazionali di lavoro sono stati debitamente valutati e, ove non contrastanti con norme di sicurezza cogenti, positivamente accolti.

Qualora la Capitaneria di Porto si fosse sottratta a tale incombenza, il suo operato avrebbe potuto non essere in linea con il sostrato normativo che sovrintende la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la sicurezza della navigazione portuale, istituti che, invece, vanno preservati.

Per quanto sopra, si è certi che le tabelle minime d’armamento adottate, in gran parte aderenti alle proposte armatoriali, non avranno il paventato impatto negativo sull’organizzazione dei servizi portuali, avendo esse introdotto esclusivamente residuali modifiche rispetto alla consolidata organizzazione numerica e qualitativa delle imprese marittime operanti in ambito portuale.

Da ultimo, nella certezza della legittimità e immediata operatività del provvedimento in esame, la concessione di un margine temporale di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, non pare essere lesivo del diritto alla difesa, essendo un termine ragionevolmente congruo e, di certo, non impeditivo di alcuna ipotetica iniziativa difensiva ad opera degli aventi titolo“.


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