Augusta, nuovo stop al pontile del Granatello: il Comune ordina il ripristino della spiaggetta
AUGUSTA – Nuovo e forse definitivo stop ai contestati lavori per la realizzazione di un punto di ormeggio privato per imbarcazioni da diporto a ridosso della spiaggetta del Granatello. Con ordinanza dirigenziale di oggi, firmata dal responsabile del Sesto settore comunale “Servizi di pianificazione e sviluppo”, il Comune di Augusta dispone infatti la sospensione immediata dei lavori e l’ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento arriva a conclusione di una lunga e controversa vicenda amministrativa che, nelle ultime settimane, aveva già visto un’altalena di decisioni. I lavori erano stati avviati il 18 settembre scorso dalla società concessionaria “448 Sas”, titolare di una Scia edilizia risalente al 2022 (a seguito di concessione demaniale marittima rilasciata con decreto regionale del 26 agosto di quell’anno), poi sospesi in via cautelativa dal Comune per chiarire la validità della concessione demaniale. Dopo il 10 ottobre, con la revoca della sospensione cautelativa da parte dello stesso ufficio, quale semplice “presa d’atto” della proroga della concessione regionale fino al 31 dicembre 2025, il cantiere era stato riaperto.
L’ordinanza emanata oggi cambia però nuovamente lo scenario. Alla base del nuovo stop vi è un più recente “accertamento ufficiale e documentale di mancata ottemperanza” alle prescrizioni archeologiche e paesaggistiche impartite nel 2015 dalla Soprintendenza del mare, che allora aveva espresso parere favorevole al progetto del pontile solo a precise condizioni: l’obbligo di indagini subacquee preventive, la comunicazione dell’avvio dei lavori con preavviso di 15 giorni, la direzione di un archeologo subacqueo e la vigilanza costante in corso d’opera.
Secondo quanto accertato dal Comune, sulla scorta della nota della Soprintendenza del mare del 6 novembre scorso, nessuno di questi adempimenti risulterebbe essere stato eseguito o comunicato dal concessionario. Come si apprende dal provvedimento odierno, la stessa Soprintendenza ha confermato la “mancata ottemperanza integrale” agli obblighi vincolanti, rendendo inefficace il parere archeologico che legittimava la concessione.
Il provvedimento comunale cita inoltre le presunte difformità già riscontrate in un sopralluogo dell’8 ottobre scorso, contenute in un verbale congiunto a seguito di sopralluogo tecnico-amministrativo tra la Capitaneria di porto, la Polizia locale e il Sesto settore del Comune, con la partecipazione della funzione di vigilanza archeologica. In quel verbale si contestano opere “consistenti in riporti di materiale inerte, realizzazione di una massicciata e livellamento della battigia” che “non trovano riscontro esaustivo nei progetti approvati né risultano descritte nella documentazione tecnica presentata“.
La nuova ordinanza prescrive quindi alla società concessionaria l’immediata interruzione dei lavori e la rimozione, a proprie spese, di tutte le opere e i materiali depositati, con obbligo di ripristinare la morfologia naturale del litorale entro 60 giorni dalla notifica. Le operazioni dovranno svolgersi sotto la vigilanza della Soprintendenza del mare e con il coordinamento tecnico del Comune.
“È disposto – si legge tra le disposizioni finali del provvedimento – che ogni attività di completamento, modifica o prosecuzione dei lavori resti sospesa sino alla conclusione delle operazioni di verifica e di ripristino, e sino a nuova e motivata autorizzazione delle autorità competenti“.
L’atto, definito “immediatamente esecutivo”, richiama gli articoli 27 e 31 del Testo unico dell’edilizia, l’articolo 28 del Codice dei beni culturali e l’articolo 47 del Codice della navigazione. È stato trasmesso per conoscenza anche a Capitaneria di porto, Soprintendenze competenti, Genio civile e Polizia locale, quest’ultima incaricata di verificare l’effettiva sospensione del cantiere e il rispetto dell’ordine di rimessa in pristino.
La società concessionaria potrà eventualmente proporre ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento oppure ricorso straordinario al presidente della Regione entro 120 giorni.





















