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Sicilia, nuova ordinanza anti-Covid: obbligo di mascherina all’aperto e divieto di stazionamento per strada

PALERMO – Nuova ordinanza con ulteriori restrizioni, firmata ieri dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19. Sarà efficace da mercoledì 30 settembre a venerdì 30 ottobre.

Uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre a una stretta sul divieto di assembramento con particolare previsione del divieto di “prolungato stazionamento” per strada. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nel nuovo provvedimento del governatore siciliano.

Le misure che adottiamo con questa ordinanza – evidenzia Musumeci mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o più esposte al contagio. I nostri costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti ed entriamo in una fase difficile dell’epidemia, con l’arrivo della stagione influenzale. Il testo è ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del confronto con i professionisti, che presto l’assessore Ruggero Razza tornerà ad incontrare con il Comitato tecnico scientifico. Abbiamo appreso che la chiave più importante per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione degli eventi futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, soprattutto i più giovani”.

L’ordinanza si sarebbe resa necessaria visto che, secondo quanto sottolinea Musumeci, “il numero dei casi di Covid-19 continua ad aumentare” e che quindi “occorre mantenere una linea di massima prudenza”, con la evidente necessità di non “sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)”.

Ecco le disposizioni dell’ordinanza numero 36 del 27 settembre.

Uso obbligatorio della mascherina, all’articolo 1.

“È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi”. Con eccezione presumibilmente per le attività sportive all’aperto: “Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività.

Tamponi per chi viene dall’estero, all’articolo 2.

“Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione dell’ordinanza”.

“Le Aziende sanitarie provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, per sottoporre al cosiddetto tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall’Istituto superiore di sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri”.

Controlli sul personale sanitario e sui pazienti fragili, all’articolo 3.

“Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone rapido, ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il dipartimento delle Attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute monitorano il rispetto dell’ordinanza, anche mediante la distribuzione dei test necessari, se non reperiti dalle singole Aziende. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili”.

Divieti di assembramento, all’articolo 4.

Sono vietati gli assembramenti “mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi”. Quindi l’eccezione che pare possa applicarsi anche alle campagne elettorali in corso nei comuni siciliani al voto il 4-5 ottobre: “Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio”.

“Nel caso di cluster territorializzati, i dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l’adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali”.

Sanzioni, all’articolo 5.

“La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave”.

(Foto di copertina: generica)


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