Transpallet elettrico, occhio ai rischi sul lavoro!
Spesso capita che si verifichino infortuni, anche gravi, che vedono quale protagonista il transpallet elettrico. Si tratta di una di quelle attrezzature spesso trascurate perché, nel caso specifico, considerata il “fratello minore” dei carrelli elevatori. In quanto tale dunque, non degna di considerazione. Nulla di più sbagliato!
Approfondiamo il discorso legato ai rischi presenti nell’uso dei transpallet elettrici prendendo spunto da un articolo presente sul sito sicurya.net facendo due chiacchiere con i loro tecnici.
Transpallet elettrico, di cosa si tratta?
È un’attrezzatura di lavoro utilizzata per il trasporto orizzontale di carichi. A differenza dei transpallet manuali è dotato di una batteria, tipicamente agli ioni di litio che ne consente il movimento utilizzando i vari comandi presenti sul timone.
Può essere dotato di una pedana o meno. Nel primo caso l’operatore si sposterà in posizione eretta solidalmente con lo stesso. Nel secondo caso invece l’operatore si muoverà a terrà insieme con il transpallet come in un transpallet manuale.
Ecco, appunto, un transpallet manuale. Qual è il vantaggio?
Certo, come sappiamo un transpallet può essere condotto manualmente o elettrico. I vantaggi nel caso di un transpallet elettrico sono molti e si presentano sotto vari punti di vista.
Guardando all’aspetto produttivo, questo tipo di attrezzature può arrivare a gestire portate anche molto importanti. Cosa che sicuramente con i transpallet manuali non è possibile. Inoltre, anche dal punto di vista della sicurezza, hanno il vantaggio di ridurre l’attività di movimentazione manuale dei carichi.
Dunque da questo punto di vista si rivelano di certo come dei validi alleati.
Dunque solo vantaggi?
Certamente no, o meglio, dipende. Infatti i transpallet elettrici pongono, rispetto ai “cugini” manuali, tutta una serie di rischi aggiuntivi o, in alcuni casi, un aggravio di taluni fattori di rischio.
Ad esempio, con attrezzature di questo tipo si concretizza in modo evidente il rischio di investimento di altri lavoratori a terra. Nonché il rischio di urti o schiacciamenti contro parti fisse dell’ambiente di lavoro o contro l’attrezzatura stessa.
Inoltre vi sarà il problema legato alla gestione della batteria. Questo sia in termini di rischio durante le operazioni di rabbocco. Nonché dal punto di vista del rischio incendio in fase di ricarica della stessa.
Insomma, come tutte le cose nella vita, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. La cosa fondamentale è ponderare bene e gestire il tutto per il meglio. Non a caso ci sono società di consulenza specifiche come la nostra per supportare l’azienda in questo tipo di attività.
Quali sono le regole di sicurezza da rispettare in relazione ai transpallet elettrici?
Dal momento che stiamo parlando di “attrezzature di lavoro” trova piena applicazione quanto previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08. Questo fissa tutta una serie di condizioni e paletti da rispettare da parte del datore di lavoro. Senza presunzione di completezza la norma richiede di fondo che le attrezzature messe a disposizione siano conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
Inoltre, si richiede una cosa tanto semplice quanto diffusamente trascurata. Cioè che all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prenda in considerazione tutta una serie di aspetti.
Tra questi le condizioni e le caratteristiche del lavoro da svolgere e dell’ambiente con i relativi rischi presenti. Solo a valle della valutazione di tutti questi aspetti procederà nella adozione della attrezzatura ritenuta più idonea. Questo non solo dal punto di vista produttivo ma anche tenendo presente la sicurezza sul lavoro.
Chiaramente poi si dovrà garantire una adeguata manutenzione sui transpallet elettrici. Per procedere come si deve si farà riferimento quindi al libretto di uso e manutenzione che dovrà obbligatoriamente accompagnare l’attrezzatura.
Qual è il ruolo della formazione in tutto questo?
La formazione assume un ruolo sicuramente centrale. Lo stesso art. 73 del D. Lgs. 81/08 prescrive in modo chiaro che il datore di lavoro debba provvedere affinché per ciascuna attrezzatura di lavoro sia fornita ogni necessaria informazione e istruzione.
Non solo, si fa riferimento anche alla formazione e ad uno specifico addestramento in rapporto alla sicurezza. Ciò per quanto riguarda sostanzialmente le condizioni di impiego delle attrezzature. Nonché le situazioni anormali prevedibili.
Chiaramente bisognerà provvedere anche a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso della specifica attrezzatura di lavoro. Ancora, bisognerà informare anche tutti gli altri lavoratori che non utilizzano questa attrezzatura circa i rischi che questa introduce. Ciò perché ci si troverà comunque a condividere gli spazi di lavoro. Pertanto anche questi ultimi risulteranno esposti a diversi fattori di rischio introdotti dall’attrezzatura nell’ambiente di lavoro.
Nessun “patentino” per la guida insomma?
Se per “patentino” intendiamo l’abilitazione alla conduzione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni dello scorso 22/02/2012. Per quanto possa sembrare forse strano la risposta alla domanda è: “No”.
Infatti sebbene la norma preveda che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica. Tra questi, certamente rientra anche il transpallet elettrico.
Tuttavia a riguardo è possibile are riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 21 dello scorso 10 giugno 2013.
Ebbene in questa circolare al punto 4 si richiede esplicitamente per quali attrezzature di lavoro è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. In particolare si chiede se le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione (art. 73 comma 5) sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A9, punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo in questione e rispondenti alle definizioni ivi riportate.
A riguardo la risposta è chiara. Il Ministero indica che tale elenco deve intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.
Dunque, come detto anche prima, questo non vuol dire: “liberi tutti! nessuna formazione necessaria!”. Vuole solo dire che non è necessaria una specifica abilitazione. Tuttavia la formazione specifica ai sensi dell’art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni dello scorso 21/12/2011 sarà comunque necessaria.